05/2020 – Sospensione att.aziendali- Fruizione ferie, smart working e sost.reddito- Viabilità per motivi di lavoro
Nel caso in cui, a seguito delle disposizioni di cui al DPCM dei giorni 8 e 9 marzo 2020, abbiate la necessità di sospendere o ridurre le attività aziendali, o di introdurre modalità di lavoro che possano limitare l’accesso presso i locali e le aree aziendali, di seguito illustriamo le possibilità (ad oggi) disponibili per fronteggiare tali necessità:
Utilizzo delle ferie
I decreti sopra richiamati prevedono la concessione di un periodo di ferie ai lavoratori dipendenti, per il periodo di mancanza di lavoro o per evitare gli spostamenti degli stessi – evidentemente si tratta di una decisione che potrebbe creare difficoltà comunicative con i lavoratori, soprattutto per chi non ha maturato ferie sufficienti, o comunque quando si teme l’indisponibilità di ferie in occasione della chiusura aziendale per ferie collettive. Suggeriamo pertanto di limitare il ricorso alla fruizioni delle ferie, con disposizione unilaterale, per i soggetti che hanno un rilevante residuo di ferie pregresse, e di concordare la fruizione dei permessi residui in caso di rilevanti maturazioni, soprattutto relative a periodi pregressi.
Smart working
I citati decreti, recependo e prorogando alcune delle misure già adottate con precedenti provvedimenti, rendono possibile il ricorso allo smart working, o lavoro agile, ex art.li 18-23 della Legge n°81/2017.
Con tale modalità si permette ai lavoratori di prestare l’attività lavorativa dal proprio domicilio, o comunque al di fuori dei locali e aree aziendali e senza precisi vincoli d’orario, fino al 31 luglio 2020 anche in assenza di accordi individuali o collettivi in materia. In pratica tale modalità di prestazione lavorativa può essere disposta unilateralmente dall’azienda. Lo Studio ha predisposto lo schema di comunicazione ai lavoratori, completo dell’informativa sulla sicurezza prevista dalla Legge (l’Inail ne ha predisposta una versione semplificata che può essere facilmente “personalizzata”) – oltre a ciò è necessario procedere, entro 5 giorni dall’inizio del periodo di smart working, alla comunicazione telematica avvalendosi dei servizi del Ministero del Lavoro, con la trasmissione di una semplice autocertificazione – nella procedura telematica dovranno fornirsi le seguenti informazioni: data di inizio del periodo in smart working, allegando il file contenente la citata autodichiarazione. E’ comunque possibile la comunicazione massiva e semplificata con la sola trasmissione di una scheda excel contenente i nominativi dei lavoratori, la PAT di appartenenza e il periodo di fruizione dello smart working. Per chi fosse interessato all’introduzione di questa particolare modalità di lavoro, vi preghiamo di contattarci per gestire gli adempimenti e la documentazione necessaria. Provvedimenti per il sostegno del reddito Gli attuali strumenti a disposizione delle aziende per fronteggiare momentanee riduzioni o sospensioni di attività sono i seguenti, suddivisi per inquadramento e tipologia aziendale:
Data la complessità della materia e la necessità di considerare le specificità di ogni azienda per avviare lo strumento più opportuno e corretto, e soprattutto in considerazione dell’imminente pubblicazione di disposizioni legislative speciali, le aziende interessate sono pregate di trasmetterci i seguenti dati: ° elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di attività; ° quantificazione delle ore di riduzione di orario di lavoro previsto o l’eventuale sospensione totale; ° motivi specifici che vi costringono alla riduzione di orario/sospensione (ad esempio: riduzione delle commesse, chiusura anticipata dell’esercizi commerciali per ordine di autorità, mancanza di materie prime, ecc…). |
La comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail paghe@studiofrigerio.com
Viabilità per motivi di lavoro
Così l’art.1 del DPCM 8 marzo 2020, la cui efficacia è stata estesa all’intero territorio nazionale:
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (…) sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Alleghiamo il modello di autocertificazione diffuso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, che potrà essere resa in caso di controllo da parte delle Autorità preposte.
Le disposizioni di cui all’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile si ritengono ancora valide pertanto, le limitazioni alla mobilità non si applicano al transito e al trasporto di merci ed a “tutta la filiera produttiva”.
Pertanto, posto che il divieto non interessa gli addetti al trasporto merci, conto proprio e terzi, e chi deve svolgere la propria attività lavorativa recandosi in azienda o presso terzi con mezzi aziendali (autocarri, furgoni ecc), la disposizione interessa i lavoratori che non possono usufruire dello smart working e che, per ragioni di lavoro, devono comunque raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o veicolo aziendale non commerciale.
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Allegati richiedibili:
-Modulo autodichiarazione;
-Comunicazione fruizione ferie.